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Tutela dei dipendenti per le segnalazioni di reati o irregolarità (whistleblowing)

Pubblicata nella GURI 14 dicembre 2017 n. 291 la Legge 30 novembre 2017 n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”. Entrerà in vigore dal 29 dicembre 2017.

Nel primo dei tre articoli il legislatore interviene nel rapporto pubblico sostituendo l’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. La previsione, di immediato impatto, interessa il dipendente pubblico tale inteso quale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. La segnalazione da parte del pubblico dipendente al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione è sottratta all’accesso ai documenti amministrativi previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Eventuali violazioni sono assistite da sanzione amministrativa pecuniaria. Il comma 8 prescrive, altresì, che Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha messo a disposizione il modulo per la segnalazione.

All’art. 2 il legislatore interviene sulla Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato prevedendo l’integrazione dei modelli di cui alla lettera a) del primo comma dell’art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231. Come si legge dal dossier presente nella scheda relativa all’Atto C. 3365-B l’inserito comma 2-bis, relativo ai requisiti dei modelli di organizzazione e gestione dell’ente, … prevede uno o più canali che, a tutela dell’integrità dell’ente, consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l’ente (e a coloro che da questi siano sottoposti a direzione o vigilanza), segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Per entrambe – come pure si legge dal dossier nell’Atto C. 3365-B – in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari o all’adozione di misure con effetti negativi sulle condizioni di lavoro (siano esse demansionamento, licenziamento, trasferimento, altra misura organizzativa), successive alla segnalazione – dimostrare che l’adozione di tali misure siano estranee alla segnalazione mossa dal dipendente.

L’ultimo articolo integra la disciplina dell’obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale prevedendo, tra l’altro, che Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificati dalla presente legge, il perseguimento dell’interesse all’integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all’articolo 2105 del codice civile.

 

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Anac, pagina dedicata

Camera dei deputati, Atto n. C.3365 (prima lettura) e n. 3365-B

Senato della Repubblica, Atto n. S.2208