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Giurisprudenza comunitaria

La tera sezione della Corte di giustizia Europea 15 luglio 2010 nel procedimento C‑74/09  dichiara:

1) Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che imponga all’imprenditore stabilito in un altro Stato membro, ai fini dell’attribuzione di un appalto nello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice, l’obbligo di disporre, in quest’ultimo Stato membro, di una registrazione relativa all’assenza delle cause di esclusione indicate all’art. 24, primo comma, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, a condizione che tale obbligo non ostacoli né ritardi la partecipazione dell’imprenditore medesimo all’appalto pubblico di cui trattasi, né sia fonte di oneri amministrativi eccessivi ed abbia unicamente ad oggetto la verifica delle qualità professionali dell’interessato, ai sensi di tale disposizione.

2) Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale in base alla quale la verifica dei certificati rilasciati ad un imprenditore di un altro Stato membro dall’amministrazione finanziaria e previdenziale di quest’ultimo Stato membro sia attribuita ad un ente diverso dall’amministrazione aggiudicatrice qualora:

– tale ente sia composto in maggioranza da persone nominate dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore edilizio della provincia di svolgimento dell’appalto pubblico di cui trattasi, e che

– tale potere si estenda ad un controllo nel merito della validità dei certificati stessi.