La Sentenza del Consiglio di Stato del 4 maggio 2012 n. 8 ha indicato che, per il rilascio del D.U.R.C., la valutazione compiuta dagli enti previdenziali sia vincolante per le stazioni appaltanti e precluda, ad esse, una valutazione autonoma. La sentenza dopo un esame delle disposizioni (Circolari Inps 26 luglio 2005 n. 92 e alla circolare I.N.A.I.L. 25 luglio 2005 n. 38 e D.M. 24 ottobre 2007) ha individuato che il d.l. n. 70 del 2011, senza modificare formalmente l’art. 38, comma 1, lett. 1, d.lgs. n. 163 del 2006, ha inserito nel comma 2 dell’art. 38 una previsione volta a dare rilevanza al d.u.r.c. e ad escludere ogni discrezionalità della stazione appaltante nella valutazione della gravità delle violazioni previdenziali e assistenziali. In particolare, ai fini del comma 1, lett. i), dell’art. 38, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 2, comma 2, d.l. 25 settembre 2002, n. 210, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 266. Pertanto dopo la novella legislativa resta definitivamente chiarito che la mancanza di d.u.r.c. comporta una presunzione legale iuris et de iure di gravità delle violazioni previdenziali.
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 01228/2011REG.PROV.COLL. – n.. 08126/2010 REG.RIC.ha stabilto che … la motivazione della sentenza impugnata non resiste neppure ad un attento vaglio in punto di diritto, essendosi con essa limitato il Giudicante a prendere cognizione del solo DURC, traendone poi effetti automatici sulla partecipazione dell’Impresa alla gara, ma non anche degli elementi forniti da quest’ultima, pur assurgendo la declaratoria di non regolarità contributiva soltanto a “grave indizio” di aver commesso, ai fini dell’art. 38 del codice appalti, una “violazione grave” e “definitivamente accertata”, dovendosi escludere, comunque, così come chiarito dalla già citata giurisprudenza (ibidem, sez. VI^, n. 4906 del 2009) ogni automatismo valutativo in proposito, specialmente quanto al profilo della gravità, rimettendo detta norma, a ben vedere, ogni definitiva valutazione alla stazione appaltante, non essendo quest’ultima vincolata a valutare la gravità dell’omissione con gli stessi parametri utilizzati dal DM del 27 ottobre 2007, non costituendo quest’ultimo atto attuativo del codice appalti. Infine, in linea con tale avviso giurisprudenziale, il Collegio ritiene di poter fare proprio anche il rilievo dell’appellante che la previsione di un’entità minima del “debito previdenziale”, come prevista dal DM del 2007, al di sotto della quale non c’é irregolarità contributiva, ha lo scopo di esemplificare il procedimento di rilascio del DURC, ma non esclude che, se venga superato il limite minimo anzidetto, non debba la stazione appaltante verificare la gravità o meno del debito, in caso di bando non specifico circa i termini della dichiarazione da rendersi all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara. …
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 05936/2010 REG.DEC. – n. 05853/2009 REG.RIC. poichè il DURC non indica … l’importo dei contributi non versati ... e che spetterebbe all’azienda … contestare immediatamente le risultanze del DURC ed ottenere le eventuali rettifiche …, ha indicato che l’orientamento giurisprudenziale prevalente in materia porta ad escludere che le stazioni appaltanti debbano in casi del genere svolgere un’apposita istruttoria per verificare l’effettiva entità e gravità delle irregolarità contributive dichiarate esistenti (con la valenza giuridica della pubblica fede) nel predetto documento ufficiale dell’INPS.
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 4906/09 Reg.Dec. – n. 8522-10267 Reg.Ric. ANNO 2008 Disp.vo n. 572/2009 individua il principio secondo il quale dopo il d.m. del 2007, una declaratoria di non regolarità contributiva è grave indizio, ai fini dell’art. 38, co. 1, lett. i), codice appalti, che sia stata commessa una e . Escluso, comunque, ogni automatismo, segnatamente quanto alla valutazione di , che il codice appalti riserva alla stazione appaltante, non essendo l’amministrazione vincolata a valutare la gravità con gli stessi parametri utilizzati dal citato d.m. del 2007, che non costituisce atto attuativo del codice appalti. Tra altro specifica che … la stazione appaltante, a fronte di d.u.r.c. che attestavano la non regolarità alla data di presentazione della candidatura e alla data di presentazione dell’offerta, doveva accertare il tenore della irregolarità, per verificare se fosse o meno grave; ciò era tanto più doveroso ove si consideri che sono stati esibiti d.u.r.c. successivi che invece attestano la regolarità contributiva, sia a dette date, sia alla data dell’aggiudicazione… Ancora indica che non è consentita la sostituzione del giudice all’amministrazione (consentito , nei limiti dei tradizionali vizi di legittimità, se l’amministrazione avesse compiuto una valutazione in termini di gravità, e la stessa fosse stata impugnata in giudizio per contestarne l’eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento, illogicità) poichè, nel caso esaminato, l’amministrazione non ha compiuto, come avrebbe dovuto, alcuna valutazione di gravità/non gravità della violazione contributiva, decretando l’esclusione non per la gravità della violazione contributiva, ma, a monte, per asserita falsità della dichiarazione che ha omesso di indicare tutte le irregolarità contributive.
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 2401 Reg.Sent. Anno 2009 – n. 4481 Reg.Ric. Anno 2008 accoglie la tesi dell’azienda ricorrente secondo la quale il DURC è un documento unitario che accerta la posizione contributiva dell’azienda richiedente sulla base della sua posizione contributiva complessiva secondo un riscontro di natura telematica a livello nazionale, indipendentemente dall’ufficio periferico dell’INPS al quale la richiesta viene presentata e specialmente considerando che la richiesta del DURC può essere inoltrata in via telematica, come nella specie è avvenuto. E ciò secondo i richiami normativi la verifica di regolarità è riferita “alla intera situazione aziendale” (punto 3) e precisano che “Il riferimento alla intera situazione aziendale è da ricondursi alla unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l’impresa e gli enti ai quali vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi.”. Tale normativa interna ha cura di specificare che “per la regolarità INPS di ditte con posizioni in più province e non autorizzate all’accentramento degli adempimenti contributivi, dovranno essere attivati i necessari contatti tra le strutture competenti per la verifica di ogni singola posizione contributiva.”.
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1458/2009 Reg. Dec. – n. 8326 Reg. Ric. Anno 2008 premette che La regolarità contributiva e fiscale delle imprese partecipanti alla gara per l’aggiudicazione di appalti con la p.a. deve essere presente al momento della offerta e deve essere assicurata pure in momenti successivi alla presentazione della domanda e dell’offerta e quindi certamente fino al momento della aggiudicazione, essendo palese la esigenza per la stazione appaltante di verificare l’affidabilità del soggetto partecipante alla gara fino alla conclusione della stessa (C. Stato, IV, 31 maggio 2007, n.2876). La necessità della regolarità è tale che il presupposto normativo consente alla amministrazione di appurare, in presenza di elementi contraddittori, la reale situazione in ordine, tra l’altro, anche alla posizione contributiva della singola ditta partecipante (C. Stato, IV, 31 maggio 2007, n.2876). E che La difesa dell’impresa ricorda che l’articolo 38 comma 1 lettera i) richiede la sussistenza di “violazioni gravi” e la semplice menzione nel DURC della assenza di regolarità contributiva non può condurre di per sé alla esclusione della impresa risultata non in regola anche perché il documento in questione non specifica nulla a proposito della definitività dell’accertamento (in tal senso parere della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n.102 dell’8 novembre 2007, che in sostanza demanda la decisione alla stazione appaltante). Conclude che Attesa la natura giuridica del DURC, non residua in capo alla stazione appaltante alcun margine di valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati ed alle circostanze in esso contenute.