Entra in vigore il 25 settembre 2010 il D.P.R. n. 150 del 2 agosto 2010 (in GURI n. 212 del 10 settembre 2010) con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici (consulta i pareri della Camera e del Consiglio di Stato).
Il DPR trova riferimento a quanto individuato dall dall’articolo 2, comma 2, lett. b), della legge 15 luglio 2009 n. 94 il quale interviene a modificare-integrare il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
Sulla base del DPR sono previsti accessi e …accertamenti effettuati presso i cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici per tali intendendosi quelle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Al termine degli accessi il gruppo interforze, di cui si avvale il prefetto, redige, entro trenta giorni, la relazione contenente i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento dell’attività ispettiva. Il Prefetto, valutati i dati raccolti, in relazione all’impresa oggetto di accertamento e nei confronti di tutti i soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’impresa stessa, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, il prefetto emette, entro quindici giorni dall’acquisizione della relazione del gruppo interforze, l’informazione prevista dal citato articolo 10, previa eventuale audizione dell’interessato secondo le modalità individuate dall’articolo 5. Audizione che sarà eseguita, previa comunicazione formale da inviarsi al responsabile legale dell’impresa, ove il Prefetto lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite invita, in sede di audizione personale, i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione ritenuta utile.
Il gruppo interforze è previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno in data 14 marzo 2003 (in GURI 5 marzo 2004, n. 54): A livello provinciale sono costituiti, presso gli uffici territoriali del Governo interessati territorialmente, Gruppi Interforze coordinati da un funzionario dello stesso Ufficio e composti da un funzionario della Polizia di Stato, da un ufficiale dell’Arma dei carabinieri, da un ufficiale della Guardia di finanza, da un rappresentante del provveditorato alle opere pubbliche, da un rappresentante dell’Ispettorato del lavoro, nonché da un funzionariodelle articolazioni periferiche della Direzione investigativa antimafia….
Su questa linea già il Ministero dell’Interno aveva emesso la Circolare prot. n. 4610 del 23 giugno 2010, Controlli antimafia preventivi nelle attività ‘a rischio’ di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali.